Sez. U, Sentenza n. 5290 del 12/06/1997 (Rv. 505146 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - SOCIETÀ DI CAPITALI ED EQUIPARATI - REDDITO IMPONIBILE - PLUSVALENZE E MINUSVALENZE | Impresa di costruzioni edili - Immobili - Iscrizione nella situazione patrimoniale - Costi non documentati o non inerenti - Inclusione nel valore degli immobili - Plusvalenza tassabile - Configurabilità.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - SOCIETÀ DI CAPITALI ED EQUIPARATI - REDDITO IMPONIBILE - PLUSVALENZE E MINUSVALENZE
In tema di reddito di impresa, qualora una società di capitali esercente una impresa di costruzioni edili, redigendo il bilancio di esercizio allegato alla dichiarazione, indichi nella situazione patrimoniale (e non nel conto economico) il valore delle costruzioni, con ciò dimostrando di aver inteso patrimonializzarlo, in esso comprendendo anche costi indeducibili perché non documentati o non inerenti, la patrimonializzazione di tali costi, essendo in contrasto con il principio per cui il valore degli immobili deve essere iscritto in bilancio per un valore non superiore al prezzo di costo (legittimamente determinato), si traduce nell'iscrizione nel bilancio stesso di un incremento patrimoniale e quindi nella emersione di una "plusvalenza iscritta", come tale tassabile ai sensi dell'art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 598 indipendentemente dalla cessione del bene.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 597 art. 52 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 597 art. 53, DPR 29/09/1973 num. 597 art. 54, DPR 29/09/1973 num. 597 art. 62, DPR 29/09/1973 num. 598 art. 12
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)