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Sez. 2, Sentenza n. 3763 del 22/10/1976 (Rv. 382466 - 01)

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - APERTURE (FINESTRE) - VEDUTA - DISTANZE LEGALI - DELLE COSTRUZIONI DALLE VEDUTE - VEDUTE DIRETTE ANCHE OBBLIQUE - VEDUTE OBBLIQUE - DISTANZE RISPETTIVE.*
Stato
decisa il 1976-10-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/382466-01

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - APERTURE (FINESTRE) - VEDUTA - DISTANZE LEGALI - DELLE COSTRUZIONI DALLE VEDUTE - VEDUTE DIRETTE ANCHE OBBLIQUE - VEDUTE OBBLIQUE - DISTANZE RISPETTIVE.*

L'Obbligo, posto dall'art 907, secondo comma, cod civ, a carico del proprietario del fondo vicino, di non fabbricare a distanza inferiore a tre metri dai lati della finestra dalla quale si esercita la veduta obbliqua, concerne la sola ipotesi in cui la veduta obbliqua coesista con la veduta diretta sullo stesso fondo e non anche il caso in cui la veduta obbliqua incida su di un fondo diverso da quello sul quale si esercita la veduta diretta. In quest'ultima ipotesi trova applicazione la diversa norma di cui all'art 906 cod civ e la distanza da osservarsi e solo quella di settantacinque centimetri dal piu vicino lato della finestra obbliqua. (V 1952/75, mass n 375653; (V 1596/74, mass n 369775).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 906, Cod. Civ. art. 907 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)