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Sez. 1, Sentenza n. 6368 del 30/10/1986 (Rv. 448565 - 01)

CONTO CORRENTE (CONTRATTO DI) - IN GENERE - CONTRATTI BANCARI - ANTICIPAZIONE BANCARIA - IN GENERE - SU GIRATA DI ASSEGNO BANCARIO POI PROTESTATO - AZIONE PER IL PAGAMENTO DEL SALDO PASSIVO - ADEMPIMENTI PRESCRITTI PER L'ESERCIZIO DELLA AZIONE CAUSALE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1986-10-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/448565-01

CONTO CORRENTE (CONTRATTO DI) - IN GENERE - CONTRATTI BANCARI - ANTICIPAZIONE BANCARIA - IN GENERE - SU GIRATA DI ASSEGNO BANCARIO POI PROTESTATO - AZIONE PER IL PAGAMENTO DEL SALDO PASSIVO - ADEMPIMENTI PRESCRITTI PER L'ESERCIZIO DELLA AZIONE CAUSALE - ESCLUSIONE.*

Qualora la banca agisca nei confronti del cliente in forza di un rapporto di conto corrente ed al fine di conseguire il pagamento del saldo passivo, la circostanza che tale saldo derivi da anticipazione su girata di assegno bancario, poi protestato, non vale a trasformare la domanda, fondata su quel rapporto, in Azione causale in senso stretto, cioè basata sul titolo che ha dato luogo alla girata dello assegno, e non implica, pertanto, il suo assoggettamento agli adempimenti prescritti per tale Azione causale dall'art. 58 del R.d. 21 dicembre 1933 n. 1736 (formalità per la conservazione del regresso, offerta in restituzione e deposito dell'assegno).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1827, Cod. Civ. art. 1831, Cod. Civ. art. 1852, Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 58

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)