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Sez. 2, Sentenza n. 7971 del 07/08/1990 (Rv. 468645 - 01)

TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - IN GENERE - AZIONE CAUSALE DEL PRENDITORE CONTRO IL TRAENTE - PROTESTO DELL'ASSEGNO - OFFERTA IN RESTITUZIONE E DEPOSITO DEL TITOLO - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1990-08-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/468645-01

TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - IN GENERE - AZIONE CAUSALE DEL PRENDITORE CONTRO IL TRAENTE - PROTESTO DELL'ASSEGNO - OFFERTA IN RESTITUZIONE E DEPOSITO DEL TITOLO - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*

L'Azione causale del prenditore di assegno bancario contro il traente non esige gli adempimenti contemplati dall'art. 58 secondo comma del R.d. 21 dicembre 1933 n. 1736 (offerta in restituzione e deposito del titolo), qualora risulti la Mancanza di fondi presso la banca trattaria, ancorché l'assegno non sia stato protestato nei termini, atteso che, in tale situazione, resta esclusa l'eventualità che il creditore possa richiedere una seconda volta il pagamento esercitando l'Azione cartolare (eventualità che la citata norma è rivolta ad evitare). (V 6556/88, mass n 460870; (V 6368/86, mass n 448565; (V 6/85, mass n 438211).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 58

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)