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Sez. 3, Sentenza n. 6900 del 24/11/1986 (Rv. 449004 - 01)

COSA GIUDICATA CIVILE - IN GENERE - GIUDICATO ESTERNO - RILEVABILITÀ DI UFFICIO - ESCLUSIONE - ECCEZIONE DELLA PARTE - PROPOSIZIONE - MODALITÀ.*
Stato
decisa il 1986-11-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/449004-01

COSA GIUDICATA CIVILE - IN GENERE - GIUDICATO ESTERNO - RILEVABILITÀ DI UFFICIO - ESCLUSIONE - ECCEZIONE DELLA PARTE - PROPOSIZIONE - MODALITÀ.*

Il principio secondo cui il giudicato può essere rilevato d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio - e, quindi, anche in Cassazione - vale soltanto per quello formatosi nell'ambito dello stesso processo (giudicato interno); dà invece luogo ad una comune eccezione, da proporsi nei modi di rito nel procedimento di merito, il giudicato formatosi in altro giudizio. Tale eccezione, seppure non richiede l'uso di formule sacramentali, deve risultare da un'inequivoca manifestazione di volontà, diretta ad invocare gli effetti di una determinata pronuncia giudiziale: per il che non è sufficiente la mera produzione del relativo documento, dal quale sia evincibile la prova del fatto medesimo. (V 1415/86, mass n 444825; (V 2101/84, mass n 434143; (V 3814/82, mass n 421777; (V 5145/77, mass n 388766).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)