Sez. 1, Sentenza n. 9693 del 24/07/2000 (Rv. 538731 - 01)
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - IN GENERE | Soppressione - Istituzione delle ASL - Pregresse poste debitorie delle USL soppresse - Legittimazione sostanziale e processuale - Delle ASL - Esclusione - Delle "Gestioni a stralcio", poi "Gestioni liquidatorie" - Sussistenza - Fondamento - Conseguenze - Giudizi aventi ad oggetto rapporti obbligatori di pertinenza delle soppresse U.S.L. - Legittimazione delle A.S.L. e delle stesse U.S.L. - Sussistenza - Esclusione.
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - IN GENERE
A seguito della entrata in vigore del D.Lgs. n. 502 del 1992, che ha previsto le nuove Aziende U.S.L., nelle quali si accorpavano le preesistenti Unità Sanitarie Locali in ambiti territoriali di massima rispondenti a quelli delle province, dette nuove Aziende non sono subentrate nei rapporti obbligatori dei quali erano parti le U.S.L., essendo stati i relativi debiti trasferiti alle Regioni. L'art. 6 della legge 23 Dicembre 1994, n. 724 ha istituito le "Gestioni a stralcio" con ufficio responsabile da indicarsi da parte delle Regioni. Quindi, con la successiva trasformazione, operata dall'art. 2 della legge 28 Dicembre 1995, n. 549, di tali Gestioni in quelle "liquidatorie", è stata prevista la nomina, da parte delle stesse Regioni, dei dirigenti generali delle A.S.L. quali commissari liquidatori, che amministrano e liquidano le situazioni debitorie delle U.S.L. esistenti alla data del 13 Dicembre 1994. Nè i successivi interventi legislativi nel settore hanno comportato alcuna modifica alla descritta situazione. Pertanto, per effetto del menzionato plesso normativo, le Aziende U.S.L. sono prive, con riferimento ai rapporti obbligatori di cui si tratta, di legittimazione sostanziale, né le relativa cause possono essere decise nei confronti delle U.S.L., in quanto soggetti ormai estinti.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 CORTE COST. PENDENTE, Legge 23/12/1994 num. 724 art. 6 CORTE COST., Legge 28/12/1995 num. 549 art. 2 CORTE COST., Legge 31/01/1996 num. 34, Legge 11/02/1997 num. 21, Legge 23/12/1998 num. 448 art. 28 CORTE COST., Decreto Legisl. 19/06/1999 num. 229 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)