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Sez. 1, Sentenza n. 8366 del 26/07/1993 (Rv. 483320 - 01)

Riscossione delle imposte - Riscossione delle imposte sui redditi (Disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - Sanzioni - Applicazione delle sanzioni - In genere | Rappresentanti del soggetto obbligato - Soprattasse e pene pecuniarie - Pagamento in solido con il soggetto passivo inadempiente - Ammissibilità - Provvedimento ex art. 98, primo comma, d.P.R. n. 602 del 1973 - Notifica al rappresentante - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 1993-07-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/483320-01

Riscossione delle imposte - Riscossione delle imposte sui redditi (Disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - Sanzioni - Applicazione delle sanzioni - In genere

In tema di riscossione delle imposte sul reddito, ai sensi dell'art. 98, sesto comma, del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, coloro che hanno la rappresentanza del soggetto obbligato sono tenuti al pagamento di soprattasse e pene pecuniarie in solido con il soggetto passivo inadempiente e l'amministrazione può rivolgersi a loro non appena abbia la prova della inadempienza dell'obbligato principale, senza che occorra la notifica al rappresentante del provvedimento motivato previsto dal primo comma del citato art. 98 e di cui è prescritta la notifica soltanto al contribuente principale.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 98 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)