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Sez. 2, Sentenza n. 898 del 24/03/1972 (Rv. 357141 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - LAVORO STRAORDINARIO - RETRIBUZIONE - IN GENERE - PER I DIPENDENTI DI ISTITUTI PRIVATI DI CURA - CONTRATTO COLLETTIVO 24 MAGGIO 1956 - MAGGIORAZIONE DELLA ORDINARIA RETRIBUZIONE - LIMITI - MANCATO COMPUTO DELLA TREDICESIMA MENSILITA - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1972-03-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/357141-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - LAVORO STRAORDINARIO - RETRIBUZIONE - IN GENERE - PER I DIPENDENTI DI ISTITUTI PRIVATI DI CURA - CONTRATTO COLLETTIVO 24 MAGGIO 1956 - MAGGIORAZIONE DELLA ORDINARIA RETRIBUZIONE - LIMITI - MANCATO COMPUTO DELLA TREDICESIMA MENSILITA - IRRILEVANZA.*

L'art 44 del contratto collettivo di lavoro del 24 maggio 1956 per i dipendenti di istituti privati di cura, reso efficace erga omnes con dp 14 luglio 1960 n 1040, stabilisce che il lavoro straordinario deve essere remunerato con una maggiorazione su tutta la retribuzione (stipendio o salario ed elemento mobile) del trenta per cento se effettuato di giorno e del cinquanta per cento se effettuato nelle ore notturne o nei giorni di riposo settimanali. Pertanto, nel calcolo della retribuzione del lavoro straordinario la circostanza che non sia stato computata la quota della tredicesima mensilita non costituisce violazione dell'art 2108 cod civ poiche il diverso sistema adottato dal suddetto contratto collettivo, prevedendo una maggiorazione minima della retribuzione superiore a quella legale del dieci per cento, determina delle conseguenze piu favorevoli per il lavoratore.*

Riferimenti normativi: Contr. Coll. 24/05/1956 num. 44, Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)