Sez. 5, Sentenza n. 23324 del 09/11/2011 (Rv. 619919 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - IN GENERE | Locazione finanziaria - "Leasing" traslativo - Differenza con il "leasing" di godimento - Accertamento della volontà negoziale - Canone ripartito in quota in conto di godimento, quota per la costituzione di un fondo opzione di acquisto e quota per parte del costo di costruzione - Componenti negative del reddito di impresa - Quota di canone per la costituzione di un fondo opzione di acquisto - Inclusione - Ragioni.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - IN GENERE
In tema di imposte sui redditi, premesso che il contratto di leasing può essere di godimento o traslativo e che il secondo si differenzia dal primo in quanto si riferisce a beni atti a conservare, alla scadenza del rapporto, un valore residuo superiore all'importo convenuto per l'opzione, cosicché i canoni hanno la funzione di scontare anche una quota del prezzo di previsione del successivo acquisto, è qualificabile come leasing traslativo (e non come locazione con opzione di acquisto in favore del conduttore) il contratto avente ad oggetto un immobile che, ripartendo il canone in tre quote, delle quali una in conto godimento, una per la costituzione di un fondo opzione di acquisto ed una relativa a parte del costo di costruzione, e fissando il prezzo di trasferimento nel valore di mercato al momento dell'esercizio dell'opzione, come determinato da un collegio di arbitratori, contiene la pattuizione per la quale, in caso di esercizio dell'opzione di acquisto, viene dedotta dal prezzo la quota per la costituzione del fondo opzione di acquisto, poiché, per effetto di tale clausola, la somma da sborsare per l'acquisizione del bene è notevolmente inferiore al valore di mercato. Ne consegue che anche la quota di canone per la costituzione del fondo opzione di acquisto rientra tra le componenti negative del reddito di esercizio deducibile dai ricavi ai fini della determinazione dell'imponibile.
Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 75, Cod. Civ. art. 1362
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)