Sez. 3, Sentenza n. 19732 del 27/09/2011 (Rv. 619401 - 01)
LOCAZIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) | Locazione finanziaria - Risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore - Leasing traslativo - Disciplina prevista dall'art. 1526 cod. civ. per la vendita con riserva di proprietà - Applicabilità - Equo compenso - Nozione - Cumulo della somma dei canoni e del residuo valore del bene - Esclusione - Fattispecie.
LOCAZIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI)
Al leasing traslativo si applica la disciplina di carattere inderogabile di cui all'art. 1526 cod. civ. in tema di vendita con riserva della proprietà, la quale comporta, in caso di risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore, la restituzione dei canoni già corrisposti e il riconoscimento di un equo compenso in ragione dell'utilizzo dei beni, tale da remunerare il solo godimento e non ricomprendere anche la quota destinata al trasferimento finale di essi; ne consegue che il concedente, mantenendo la proprietà del bene ed acquisendo i canoni maturati fino al momento della risoluzione, non può conseguire un indebito vantaggio derivante dal cumulo della somma dei canoni e del residuo valore del bene. (Nella specie, alla stregua dell'enunciato principio, la S.C. ha cassato con rinvio l'impugnata sentenza che, dichiarata la nullità della clausola contrattuale contenente la previsione dell'obbligo di pagamento in unica soluzione, da parte dell'utilizzatore, dei canoni non ancora scaduti, aveva poi quantificato l'equo compenso dovuto per l'uso della cosa nella entità del residuo debito, compresi gli interessi convenzionali).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1526
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)