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Sez. 5, Sentenza n. 6151 del 17/04/2003 (Rv. 562227 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPONIBILE - IN GENERE | Immobile già concesso in locazione finanziaria all'acquirente - Alienazione a titolo oneroso effettuata entro il 31 dicembre 1992 - Incremento imponibile - Determinazione - Criteri - Leasing di godimento e leasing traslativo - Distinzione - Rilevanza - Limiti.
Stato
decisa il 2003-04-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/562227-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPONIBILE - IN GENERE

In tema di INVIM, nel caso di alienazione a titolo oneroso di bene immobile già concesso in locazione finanziaria (a seguito dell'esercizio dell'opzione di riscatto da parte dell'utilizzatore), l'incremento imponibile deve essere determinato, qualora l'alienazione sia stata effettuata entro il 31 dicembre 1992, con riferimento, quale valore finale, ai sensi dell'art. 6, secondo comma, secondo periodo, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, ai corrispettivi costituiti non solo dal cosiddetto "prezzo di riscatto", ma anche da tutte le somme versate a titolo di "canone" o di "maxicanone", le quali rappresentano un anticipato pagamento rateale assoggettato ad IVA. Va, d'altra parte, riconosciuta al contribuente la possibilità di allegare che i canoni corrisposti in precedenza costituivano esclusivamente il corrispettivo del godimento del bene - con conseguente onere dell'amministrazione finanziaria di dimostrare quale parte del canone costituiva anticipo sul prezzo di vendita -, ma una tale eventualità è da considerare riservata alle ipotesi di leasing cosiddetto di godimento (pattuito con funzione di finanziamento, avente ad oggetto beni non idonei a conservare un apprezzabile valore residuale alla scadenza del rapporto e canoni che configurano esclusivamente il corrispettivo dell'uso dei beni stessi), e non si estende ai casi di leasing cosiddetto traslativo (pattuito con riferimento a beni atti a conservare alla scadenza un valore residuo superiore all'importo convenuto per l'opzione e dietro canoni che scontano anche una quota del prezzo in previsione del successivo acquisto). Spetta al giudice di merito qualificare il particolare tipo di leasing posto in essere dalle parti, se di godimento o traslativo, e, in ogni caso, di accertare l'imputazione convenzionale dei canoni.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 643 art. 6 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 17 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1523

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)