Sez. 1, Sentenza n. 11779 del 21/11/1998 (Rv. 520926 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - SOGGETTI PASSIVI | Fondo rotativo ex lege 29 luglio 1981 n. 394 per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici in Paesi extra CEE - Soggetto passivo di imposta - Configurabilità - Esclusione.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - SOGGETTI PASSIVI
Il reddito del Fondo rotativo per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici in paesi extra CEE, costituito a norma della legge 29 luglio 1981 n. 394 e gestito dal Mediocredito Centrale SpA, non va assoggettato alle imposte sui redditi, atteso che detto fondo, avendo natura di gestione fuori bilancio dello Stato, è carente di una sua autonoma soggettività e rientra, pertanto, tra gli organi e le amministrazioni dello Stato non soggette ad imposta a norma dell'art. 88 del d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917.
Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 87, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 88 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 116, Decreto Legge 28/05/1981 num. 251 art. 2, Legge 29/07/1981 num. 394, Decr. Minist. Turismo e spettacolo 02/07/1987 num. 184
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)