Sez. 5, Sentenza n. 16090 del 22/12/2000 (Rv. 542854 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - SOGGETTI PASSIVI | Finanziamenti a tasso agevolato ai paesi in via di sviluppo - Fondo rotativo - Interessi percepiti dal Mediocredito centrale gestore del fondo - AssoggettabilitĂ ad imposte sui redditi - Esclusione - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - SOGGETTI PASSIVI
Gli interessi percepiti dal Mediocredito centrale nella veste di gestore del fondo rotativo per la concessione di finanziamenti ai paesi in via di sviluppo di cui all'art. 26 della legge 227/77 non sono assoggettati alle imposte sui redditi, ai sensi e nel vigore degli artt. 86, 88, 115 e 116 del d.P.R. 917/86, costituendo entrate erariali, ancorché separatamente contabilizzate nel fondo, e non anche profitti di gestione, atteso che l'istituto di credito li riscuote nella veste di mandatario dello Stato, con obbligo di riversarli nel fondo predetto.
Riferimenti normativi: Legge 24/05/1977 num. 227 art. 26, Legge 22/12/1986 num. 917 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)