Sez. 5, Sentenza n. 10818 del 24/07/2002 (Rv. 556157 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ENTI NON COMMERCIALI - REDDITO IMPONIBILE | Proventi dell'attività svolte dall'EZIT (Ente per la zona industriale di Trieste - Preliminare esame circa la natura delle funzioni (statale o commerciale) svolte dall'ente, da parte del giudice di merito - Necessità - Criterio - Esame dello Statuto o, in difetto, dell'attività effettiva - Affermazione.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ENTI NON COMMERCIALI - REDDITO IMPONIBILE
In tema di imposte sui redditi, ai fini applicativi dell'IRPEG, gli artt. 87 e 88 del TUIR di cui al d.P.R. n. 816 del 1987 impongono al giudice di merito di stabilire), in base al criterio delle finalità perseguite sulla base dell'atto costitutivo ovvero, in mancanza di questo, sulla base dell'attività effettivamente esercitata, se un Ente pubblico (nella specie, l'EZIT, Ente per la Zona Industriale di Trieste, costituito, con tale espressa qualifica, con ordine n. 66 del 1953 dal Governatore del Territorio Libero di Trieste) eserciti funzioni statali, che non costituiscono (ai sensi dell'art. 88, secondo comma, lettera a, del TUIR) attività commerciale, le quali, peraltro, oltre a non essere incompatibile con il contemporaneo esercizio di quelle, formerebbero oggetto di tassazione (ai sensi dell'art 87, primo comma, e dell'art. 108 del TUIR), a maggior ragione ove esercitate in via esclusiva dallo stesso.
Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 87, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 88 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 108 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)