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Sez. 1, Sentenza n. 3722 del 29/03/1995 (Rv. 491488 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - DEBITI PECUNIARI - COMPENSAZIONE | Dichiarazione di fallimento conseguente alla cessazione della procedura di amministrazione controllata - Creditori - Debiti verso il fallito - Compensazione - Ammissibilità - Condizioni.
Stato
decisa il 1995-03-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/491488-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - DEBITI PECUNIARI - COMPENSAZIONE

La disposizione dell'art. 56, comma primo, della legge fallimentare (R.D. 16 marzo 1942 n. 267), secondo la quale i creditori hanno diritto di compensare coi loro debiti verso il fallito i crediti che essi vantano verso lo stesso, ancorché non scaduti prima della dichiarazione di fallimento, si applica anche nel caso in cui la dichiarazione di fallimento segua senza soluzione di continuità alla cessazione della procedura di amministrazione controllata, alla quale l'imprenditore sia stato precedentemente ammesso, sempre che le contrapposte posizioni di debito-credito, compensabili per effetto della predetta norma, siano sorte e coesistano anteriormente all'inizio dell'amministrazione controllata.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 56 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 56 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)