Sez. 1, Sentenza n. 2878 del 11/02/2005 (Rv. 579033 - 01)
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - RICONOSCIMENTO - CONDIZIONI - IN GENERE | Diritto soggettivo del genitore al riconoscimento del minore infrasedicenne - Configurabilità - Portata - Limiti - Fattispecie.
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - RICONOSCIMENTO - CONDIZIONI - IN GENERE
Il riconoscimento del figlio naturale minore infrasedicenne, già riconosciuto da un genitore, è un diritto soggettivo primario dell'altro genitore, costituzionalmente garantito dall'art. 30 Cost.; in quanto tale, esso non si pone in termini di contrapposizione con l'interesse del minore, ma come misura ed elemento di definizione dello stesso, atteso il diritto del bambino ad identificarsi come figlio di una madre e di un padre e ad assumere, così, una precisa e completa identità. Ne consegue che il secondo riconoscimento, ove vi sia contrapposizione dell'altro genitore che per primo ha proceduto al riconoscimento, può essere sacrificato - anche alla luce degli artt. 3 e 7 della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989 (resa esecutiva con la legge 27 maggio 1991, n. 176) - solo in presenza di motivi gravi ed irreversibili, tali da far ravvisare la probabilità di una forte compromissione dello sviluppo psico-fisico del minore. (Enunciando il principio di cui in massima, in un caso nel quale la richiesta del padre al tribunale di pronunciare sentenza in luogo del consenso mancante era stata presentata tre mesi dopo la nascita del bambino, la Corte Cass. ha confermato la sentenza impugnata, la quale aveva escluso che costituisse impedimento al secondo riconoscimento la presunta inidoneità del padre naturale a svolgere il compito genitoriale, desumibile dall'avere questi dimostrato scarso interesse verso il figlio, prima e dopo la nascita).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 250 CORTE COST., Costituzione art. 30, Legge 27/05/1991 num. 176 CORTE COST., Tratt. Internaz. 20/11/1989 art. 3, Tratt. Internaz. 20/11/1989 art. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)