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Sez. 1, Sentenza n. 17277 del 30/07/2014 (Rv. 632544 - 01)

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - RICONOSCIMENTO - CONDIZIONI - IN GENERE | Genitore che per primo ha compiuto il riconoscimento - Sospensione della potestà genitoriale - Diritto di esprimere il consenso al secondo riconoscimento - Persistenza - Fondamento - Conseguenze.
Stato
decisa il 2014-07-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/632544-01

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - RICONOSCIMENTO - CONDIZIONI - IN GENERE

Il potere, spettante in via esclusiva al genitore che per primo ha riconosciuto il figlio infraquattordicenne, di esprimere il consenso al successivo riconoscimento, da parte dell'altro genitore, costituisce un corollario della paternità (o maternità) e non della legale rappresentanza del minore nell'esercizio della potestà genitoriale, la cui sospensione, quindi, non gli impedisce di acconsentire al suddetto secondo riconoscimento, legittimando, in caso contrario, l'altro genitore a promuovere, ex art. 250 cod. civ., l'azione per ottenere la sentenza sostitutiva, in un procedimento nel quale il primo è litisconsorte necessario insieme al minore, rappresentato dal tutore.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 250 CORTE COST., Legge 10/12/2012 num. 219, Decreto Legisl. 28/12/2013 num. 154 art. 104 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)