Sez. L, Sentenza n. 6369 del 13/07/1996 (Rv. 498548 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - SANZIONI CIVILI | I.N.A.I.L.- Omesso o ritardato versamento del premio - Somme aggiuntive - Natura di sanzioni civili - Determinazione - Criteri - Debito per somme aggiuntive non estinto alla data di entrata in vigore del D.L. n. 536 del 1987 - Criterio meno favorevole ex art. 4 del detto D.L. n. 536 - Principio di irretroattività della sanzione amministrativa - Applicabilità - Esclusione.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - SANZIONI CIVILI
In caso di omesso o parziale pagamento dei premi assicurativi dovuti anticipatamente all'I.N.A.I.L., le somme aggiuntive ancora dovute alla data di entrata in vigore del D.L. 30 dicembre 1987, n.536 ("Fiscalizzazione degli oneri sociali, proroga degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno, interventi per settori in crisi e norme in materia di organizzazione dell'I.N.P.S.") convertito con modifiche nella legge 28 febbraio 1988, n. 48, devono essere determinate a norma dell'articolo 4 del predetto decreto - legge e non secondo i più favorevoli criteri dell'art. 50 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, stante l'esplicita previsione di retroattività contenuta nel comma sesto del menzionato articolo 4 del D.L. n. 536, contro la quale non può essere invocato il principio di non retroattività delle sanzioni amministrative, come stabilito dall'art. 1 della legge n. 689 del 1981 (peraltro derogabile da una legge ordinaria in quanto posto da fonte dello stesso grado) atteso che la somma aggiuntiva ha funzione risarcitoria e non afflittiva o sanzionatoria, configurandosi, secondo la testuale indicazione del primo comma del cit. articolo 4 del D.L. 536, quale sanzione civile.
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 50 CORTE COST., Decreto Legge 30/12/1987 num. 536 art. 4, Legge 29/02/1988 num. 48 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)