Sez. 6, Sentenza n. 3114 del 20/09/1995 Cc. (dep. 13/10/1995) Rv. 202723 - 01
Rapporti giurisdizionali con autorità straniere - Estradizione per l'estero - Procedimento - Decisione - Condizioni | Convenzione Europea di Parigi - Necessità di gravi indizi - Esclusione - Necessità che il provvedimento su cui si fonda la richiesta sia motivato - Esclusione - Obblighi per l'autorità italiana - Indicazione.
Rapporti giurisdizionali con autorità straniere - Estradizione per l'estero - Procedimento - Decisione - Condizioni
La Convenzione Europea di Parigi, a differenza dell'art. 705 cod. proc. pen., non richiede per la pronuncia di una sentenza favorevole all'estradizione per l'estero che debbono sussistere "gravi indizi di colpevolezza" né che il mandato di cattura o qualsiasi altro atto equipollente sia motivato, ma si limita a stabilire all'art. 12 p. 2 lett. a) che a sostegno della richiesta sia prodotto l'originale o la copia autentica del provvedimento. Conseguentemente l'autorità italiana a fronte di richiesta di estradizione proposta da Stato aderente alla suddetta convenzione ha solo l'obbligo di assicurarsi dell'identità dell'estradando e di verificare il titolo su cui si fonda la richiesta attraverso l'esame degli atti trasmessi a corredo della stessa, senza che su detti atti possa operarsi un qualsiasi sindacato con riferimento agli indizi di reità.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 696 PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 696 PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 705 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 705, Legge 30/01/1963 num. 300 CORTE COST., Tratt. Internaz. 13/12/1957 num. 12
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)