Sez. 6, Sentenza n. 5143 del 16/12/1997 Cc. (dep. 03/02/1998) Rv. 209778 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE (COD. PROC. PEN. 1988) - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - DECISIONE - CONDIZIONI | Convenzione europea di estradizione - Necessità di valutare la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza - Esclusione - Verifica della identità dell'estradando e dei titoli su cui si fonda la domanda - Sufficienza - Fattispecie: estradizione richiesta dalla Repubblica Federale di Germania.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE (COD. PROC. PEN. 1988) - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - DECISIONE - CONDIZIONI
In tema di estradizione per l'estero, a fronte di una richiesta proposta da uno stato aderente alla Convenzione europea di estradizione, firmata a Parigi il 13 dicembre 1957, e ratificata con legge 30 gennaio 1963, n. 300, l'autorità giudiziaria italiana, in forza dell'art. 12, comma secondo, lett. a) di detta Convenzione, non deve verificare la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza, né che il provvedimento di cattura sia motivato, ma solo assicurarsi dell'identità dell'estradando e della esistenza del titolo su cui si fonda la domanda attraverso l'esame degli atti trasmessi a corredo della stessa. (Principio affermato in relazione a procedimento di estradizione promosso dalla Repubblica Federale di Germania, stato aderente alla Convenzione europea di estradizione).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 696 PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 696 PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 705 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 705, Legge 30/01/1963 num. 300 CORTE COST., Tratt. Internaz. 13/12/1957 num. 12 all. A
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)