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Sez. 6, Sentenza n. 1998 del 27/05/1999 Cc. (dep. 27/09/1999) Rv. 214624 - 01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE (COD. PROC. PEN. 1988) - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - DECISIONE - CONDIZIONI | Gravi indizi di colpevolezza - Accertamento e valutazione in presenza di convenzione internazionale - Necessità - Esclusione - "Ratio".
Stato
decisa il 1999-05-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/214624-01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE (COD. PROC. PEN. 1988) - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - DECISIONE - CONDIZIONI

Ai fini della pronuncia di sentenza favorevole all'estradizione, l'art.705 cod. proc. pen., richiede la sussistenza documentata e la valutazione dei gravi indizi di colpevolezza, a carico dell'estradando, solo se non esiste convenzione di estradizione tra lo Stato italiano e quello che ha richiesto l'estradizione ovvero, qualora esista convenzione, che questa espressamente condizioni l'estradizione medesima alla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza. Ciò trova la sua "ratio" nel fatto che in regime convenzionale l'esistenza di adeguati indizi di reità deriva, per presunzione incontrovertibile, da determinati documenti che la convenzione espressamente indica ed ai quali il giudice dello Stato richiesto non può negare fede quando essi gli siano stati ufficialmente comunicati per il solo esame formale che ne deve compiere.(Fattispecie in tema di estradizione richiesta dall'Australia con la quale sussiste in materia il trattato con l'Italia, firmato il 26 agosto 1985, ratificato e reso esecutivo con legge 2 gennaio 1989, n.12, il quale all'art.10, comma 2, ritiene sufficiente che la richiesta di estradizione sia accompagnata, tra l'altro, "dal mandato di arresto o copia del mandato di arresto della persona" con la descrizione di ciascun reato per il quale l'istanza è stata inoltrata, nella lingua della parte richiesta).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 705 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 705, Legge 02/01/1989 num. 12 art. 10 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)