Sez. 3, Sentenza n. 13457 del 20/07/2004 (Rv. 575425 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - REQUISITI ACCIDENTALI - CONDIZIONE - AVVERAMENTO - MANCANZA PER CAUSA IMPUTABILE AL CONTROINTERESSATO | Concessione amministrativa - "Condicio iuris" - Configurabilità - Esclusione - Fondamento - Disciplina ex art. 1359 cod. civ. - Applicabilità.
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - REQUISITI ACCIDENTALI - CONDIZIONE - AVVERAMENTO - MANCANZA PER CAUSA IMPUTABILE AL CONTROINTERESSATO
Qualora gli effetti di un contratto (nella specie: di garanzia) siano subordinati alla condizione sospensiva del rilascio di una determinata concessione amministrativa, quest'ultimo non si pone come una "condicio iuris", cioè come un presupposto del diritto fatto valere in giudizio, essendo possibile la stipula del contratto di garanzia anche in assenza del provvedimento concessorio, ma come condizione di fatto mista (dipendendo il suo verificarsi dal comportamento della parte e da quello discrezionale dell'amministrazione), che rende applicabile la disciplina di cui all'art. 1359 cod. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1353, Cod. Civ. art. 1359
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)