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Sez. 3, Sentenza n. 13457 del 20/07/2004 (Rv. 575425 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - REQUISITI ACCIDENTALI - CONDIZIONE - AVVERAMENTO - MANCANZA PER CAUSA IMPUTABILE AL CONTROINTERESSATO | Concessione amministrativa - "Condicio iuris" - Configurabilità - Esclusione - Fondamento - Disciplina ex art. 1359 cod. civ. - Applicabilità.
Stato
decisa il 2004-07-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/575425-01

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - REQUISITI ACCIDENTALI - CONDIZIONE - AVVERAMENTO - MANCANZA PER CAUSA IMPUTABILE AL CONTROINTERESSATO

Qualora gli effetti di un contratto (nella specie: di garanzia) siano subordinati alla condizione sospensiva del rilascio di una determinata concessione amministrativa, quest'ultimo non si pone come una "condicio iuris", cioè come un presupposto del diritto fatto valere in giudizio, essendo possibile la stipula del contratto di garanzia anche in assenza del provvedimento concessorio, ma come condizione di fatto mista (dipendendo il suo verificarsi dal comportamento della parte e da quello discrezionale dell'amministrazione), che rende applicabile la disciplina di cui all'art. 1359 cod. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1353, Cod. Civ. art. 1359

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)