diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 27148 del 17/05/2023 Ud. (dep. 22/06/2023) Rv. 284735 - 01

SANITA' PUBBLICA - IN GENERE | Cessazione della qualifica di rifiuto - Materiali non inclusi in regolamenti eurounitari o in decreti ministeriali - Autorizzazioni rilasciate “caso per caso” - Necessità che l’autorizzazione sia stata rilasciata dopo l’entrata in vigore della l. n. 128 del 2019 - Ragioni.
Stato
decisa il 2023-05-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/284735-01

SANITA' PUBBLICA - IN GENERE

In tema di rifiuti, la possibilità di assegnare "caso per caso" a determinati materiali la qualifica di "end of waste", indipendentemente dalla loro espressa inclusione in regolamenti eurounitari o in decreti ministeriali, sussiste solo per le autorizzazioni rilasciate ex art. 184-ter d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, a seguito dell'entrata in vigore della legge 2 novembre 2019, n. 128, che ha previsto che le autorizzazioni per lo svolgimento di operazioni di recupero siano rilasciate o rinnovate direttamente dalle amministrazioni competenti, nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 6, par. 1, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, sulla base di criteri dettagliati, definiti nell'ambito dei medesimi procedimenti autorizzatori, e previo parere obbligatorio e vincolante dell'ISPRA o dell'ARPA territorialmente competenti.

Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 181 CORTE COST., Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 184 ter, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 256, Legge 02/11/2019 num. 128 art. 1, Decreto Legge 31/05/2021 num. 77 art. 34 com. 1 lett. A), Legge 29/07/2021 num. 108 art. 1, Direttive del Consiglio CEE 19/11/2008 num. 98 art. 6, Direttive del Consiglio CEE 30/05/2018 num. 851

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)