Sez. 2, Sentenza n. 3289 del 26/10/1972 (Rv. 361115 - 01)
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - INA-CASA - ESECUZIONE DI OPERA PUBBLICA - DELEGA AD ALTRO ENTE - EFFETTI - DELEGAZIONE AMMINISTRATIVA INTERSOGGETTIVA - ESCLUSIONE - GESTIONE DEI LAVORI - RAPPRESENTANZA PROCESSUALE - NATURA.*
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - INA-CASA - ESECUZIONE DI OPERA PUBBLICA - DELEGA AD ALTRO ENTE - EFFETTI - DELEGAZIONE AMMINISTRATIVA INTERSOGGETTIVA - ESCLUSIONE - GESTIONE DEI LAVORI - RAPPRESENTANZA PROCESSUALE - NATURA.*
Nella delega alla esecuzione dell'opera pubblica, a norma della legge n 43 del 1949, non puo ravvisarsi una tipica delegazione amministrativa intersoggettiva, perche l'incarico per l'esecuzione dell'opera si risolve nell'affidamento di un singolo affare, nel quale alla rappresentanza negoziale, che si concreta nella gestione dei lavori, si aggiunge la rappresentanza processuale prevista dall'art 102 del capitolato generale INA- casa, che va inquadrata nello schema della rappresentanza del procuratore preposto a determinati affari, a norma dell'art 77 cod proc civ. (V 3296'69, mass n 343329).*
Riferimenti normativi: Legge 28/02/1949 num. 43 art. 11, Legge 28/02/1949 num. 43 art. 2, Legge 09/04/1956 num. 1265 art. 7, Cod. Proc. Civ. art. 77, Legge 09/04/1956 num. 1265 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)