diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 3296 del 14/10/1969 (Rv. 343329 - 01)

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - INA CASA - CONFERIMENTO, DA PARTE DELLA GESTIONE INA CASA, AD ALTRI ENTI DELL'INCARICO RELATIVO ALLA COSTRUZIONE DI CASE PER LAVORATORI - CONTROVERSIE CON GLI APPALTATORI PER PRETESE VANTATE DA QUESTI VERSO L'INA CASA - LEGITTIMAZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE - NATURA GIURIDICA - RAPPRESENTANZA PROCESSUALE E NON DELEGAZIONE AMMINISTRATIVA.*
Stato
decisa il 1969-10-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/343329-01

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - INA CASA - CONFERIMENTO, DA PARTE DELLA GESTIONE INA CASA, AD ALTRI ENTI DELL'INCARICO RELATIVO ALLA COSTRUZIONE DI CASE PER LAVORATORI - CONTROVERSIE CON GLI APPALTATORI PER PRETESE VANTATE DA QUESTI VERSO L'INA CASA - LEGITTIMAZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE - NATURA GIURIDICA - RAPPRESENTANZA PROCESSUALE E NON DELEGAZIONE AMMINISTRATIVA.*

Ai sensi dell'art 102 del capitolato generale d'appalto della gestione i n a- casa, quando, a norma dell'art 11 della legge 28 febbraio 1949, n 43, la gestione abbia incaricato altri enti o amministrazioni della costruzione delle case per lavoratori, il potere di stare in giudizio per la preponente, in relazione ai diritti ed alle pretese che l'appaltatore possa vantare direttamente verso la gestione per effetto della speciale disciplina applicabile al contratto d'appalto concluso, spetta alla stazione appaltante. Tale legittimazione processuale va inquadrata nello schema della rappresentanza del procuratore preposto a determinati affari (art 77 cod proc civ) e non integra, pertanto, una delegazione amministrativa.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 77, DM 09/02/1950 art. 102, Legge 28/02/1949 num. 43 art. 11

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)