Sez. 1, Sentenza n. 37578 del 03/02/2016 Cc. (dep. 09/09/2016) Rv. 268250 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Permesso premio - Reati ostativi ex art. 4 - Bis ord. pen. - Presupposti per la concessione di cui all'art. 30 - Ter, comma quarto, ord. pen. - Riferimento ai soli reati previsti dall'art. 4 - Bis, comma 1 - Ter, ord. pen. - Ragioni.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
In tema di benefici penitenziari, l'art. 30-ter, comma quarto, ord. pen., che consente la concessione del permesso premio "nei confronti dei condannati alla reclusione per taluno dei delitti indicati nei commi 1, 1-ter e 1-quater dell'art. 4-bis, dopo l'espiazione di almeno metà della pena e, comunque, di non oltre dieci anni", si riferisce, nonostante il rinvio all'intero art. 4-bis ord. pen., ai soli reati elencati nel comma 1-ter di tale norma, dovendo trovare applicazione per le altre fattispecie la previsione del comma primo dello stesso art. 4-bis ord. pen. che pone l'alternativa tra il divieto di concessione dei benefici ovvero, nei casi di collaborazione con la giustizia nei termini indicati dall'art. 58-ter ord. pen, la possibilità del loro riconoscimento secondo le regole ordinarie e senza l'osservanza dei predetti limiti di pena.
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 4 bis CORTE COST. PENDENTE, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 30 ter CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 58 ter CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)