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Sez. 1, Sentenza n. 26073 del 20/12/2017 Cc. (dep. 07/06/2018) Rv. 273123 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Condannati per delitti ostativi cd. di prima fascia - Benefici - Condizioni - Minimo di pena espiata - Rimozione - Collaborazione effettiva - Necessità - Collaborazione impossibile o inesigibile - Equiparazione alla prima - Esclusione.
Stato
decisa il 2017-12-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/273123-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

In tema di concessione di benefici penitenziari (nella specie, permesso-premio) a soggetti condannati per delitti ostativi di prima fascia, ai sensi dell'art. 4-bis, comma primo, ord. pen., soltanto una collaborazione effettiva con la giustizia può, unitamente alle altre condizioni di legge, rimuovere la condizione delle soglie minime di pena espiata, senza che a detta collaborazione possa equiparasi la cd. collaborazione impossibile o inesigibile, che incide soltanto sull'astratta possibilità per il condannato di accedere al beneficio eliminando l'ostatività della pena, ma non anche le predette soglie.

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 4 bis CORTE COST. PENDENTE, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 30 ter CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 58 ter CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)