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Sez. L - , Ordinanza n. 20260 del 15/07/2021 (Rv. 661930 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO | Istituti di patronato - Riconoscimento di debito contributivo - Ammissibilità - Fondamento - Fattispecie. PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - In genere.
Stato
decisa il 2021-07-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/661930-01

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO

Gli istituti di patronato possono validamente riconoscere il debito contributivo dei propri assistiti - con effetto interruttivo della prescrizione -, poiché l'ambito del mandato deve intendersi esteso a tutti gli atti il cui compimento è necessario per la sua attuazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito nella quale era stata riconosciuta efficacia interruttiva della prescrizione ad alcune istanze di rateizzazione del debito contributivo - pur non seguite da alcun versamento - inviate all'Inps da un istituto di patronato in nome e per conto dell'azienda debitrice).

Decreto Legisl. 29/07/1947 num. 804 art. 1 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2943, Cod. Civ. art. 1988, Cod. Civ. art. 2944, Cod. Civ. art. 1711

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)