Sez. L, Sentenza n. 19105 del 12/09/2007 (Rv. 599617 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - COSTITUZIONE IN MORA | Istituti di patronato - Compimento di efficaci atti interruttivi della prescrizione in favore degli assistiti - Sottoscrizione dell'atto interruttivo - Necessità - Relativo onere probatorio - A carico dell'interessato - Fondamento - Fattispecie.
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - COSTITUZIONE IN MORA
In tema di prescrizione del diritto a rivalutazione di interessi sui ratei di trattamento pensionistico tardivamente erogati, decorrente dal centoventunesimo giorno dalla data di presentazione della domanda amministrativa di pensione, la richiesta della prestazione previdenziale rivolta all'ente assicuratore da un istituto di patronato per conto dell'assicurato interrompe la prescrizione anche in difetto di delega, stante il potere di rappresentanza attribuito a detti istituti dall'art. 1 del d.lgs. C.P.S. n. 804 del 1947, purché l'atto sia comunque sottoscritto da un rappresentante dell'istituto di patronato, atteso che la sola sottoscrizione attesta la provenienza dell'atto dal suo autore. La prova della sottoscrizione deve essere fornita dall'interessato, il quale non può limitarsi ad invocare l'ordine di esibizione giudiziale in relazione ad un atto nella sua disponibilità o di agevole acquisizione mediante richiesta all'ente previdenziale destinatario. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione della corte territoriale che, erroneamente, non aveva riconosciuto efficacia interruttiva all'istanza proveniente dal patronato, sul solo presupposto che essa non provenisse con certezza dalla parte interessata e, con motivazione inadeguata, aveva ritenuto generico il contenuto dell'istanza, a fronte di un preciso riferimento, nella medesima istanza del patronato, al pensionato e alla sua domanda di accessori sulla pensione specificamente indicata).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2943, Cod. Civ. art. 2944, Decr. Leg. Capo Provv. Stato 29/07/1947 num. 804 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)