diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 14763 del 02/08/2004 (Rv. 576133 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - PRELAZIONE | Comunicazione al coltivatore diretto della proposta di alienazione - Finalità esclusiva di tutela della posizione del coltivatore stesso - Omessa comunicazione del preliminare di vendita - Deducibilità da parte del promittente acquirente quale fondamento dell'eccezione di inadempimento - Esclusione.
Stato
decisa il 2004-08-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/576133-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - PRELAZIONE

In tema di prelazione agraria, la trasmissione del contratto preliminare di compravendita insieme con la lettera raccomandata con la quale il proprietario del fondo offerto in vendita deve comunicare al coltivatore la proposta d alienazione, è imposta nell'esclusivo interesse del coltivatore stesso, per consentirgli di meglio valutare la convenienza o meno di esercitare il diritto di prelazione, pertanto la mancata trasmissione del preliminare agli aventi diritto alla prelazione non può essere invocata dal promittente acquirente a fondamento di una eccezione di inadempimento.

Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1460

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)