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Sez. 3, Sentenza n. 7768 del 19/05/2003 (Rv. 563266 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - PRELAZIONE | Comunicazione al coltivatore della proposta di alienazione senza l'osservanza degli adempimenti di cui all'art. 8 della legge n. 817 del 1971 - Inefficacia - Esclusione - Condizioni - Raggiungimento della finalità perseguita dalla legge - Necessità.
Stato
decisa il 2003-05-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/563266-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - PRELAZIONE

In tema di prelazione agraria, la trasmissione del preliminare di vendita unitamente alla raccomandata contenente la proposta non è imposta dall'art. 8 della legge n. 817 del 1971 a pena di inefficacia, sicché la comunicazione della proposta di alienazione è valida anche se non venga trasmesso il preliminare, purché sia ugualmente conseguita la finalità di consentire l'esercizio della prelazione. Trattandosi di una forma imposta nell'esclusivo interesse del coltivatore per permettergli di valutare la convenienza o meno di esercitare la prelazione, la stessa comunicazione, e a maggior ragione la trasmissione del preliminare, diventano inutili quando risulti in qualsiasi modo che per iniziativa del proprietario - venditore il coltivatore ha avuto piena conoscenza della proposta di vendita, dovendosi in questo caso ritenere realizzata la finalità della legge.

Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 art. 7 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 art. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)