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Sez. 3, Sentenza n. 8730 del 09/08/1995 (Rv. 493620 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - PRELAZIONE | Comunicazione al coltivatore diretto della proposta di alienazione - Accettazione senza riserva da parte del coltivatore - Pagamento del prezzo entro il termine previsto dalla legge - Necessità.
Stato
decisa il 1995-08-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/493620-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - PRELAZIONE

In tema di prelazione agraria, la trasmissione del contratto preliminare di compravendita insieme con la lettera raccomandata con la quale il proprietario del fondo offerto in vendita deve comunicare al coltivatore la proposta d alienazione, è imposta nell'esclusivo interesse del coltivatore stesso, per consentirgli di meglio valutare la convenienza o meno di esercitare il diritto di prelazione, per cui se il coltivatore diretto, al quale sia stato trasmesso il preliminare di compravendita stipulato nella forma del contratto per persona da nominare, comunichi senza alcuna riserva la sua accettazione, il diritto di prelazione viene validamente esercitato, con la conseguenza che il prelazionante ha l'obbligo di pagare il prezzo entro il termine previsto dall'art. 8 legge n. 590/65, con la preclusione del riscatto nel caso in cui egli sia incorso nella decadenza della prelazione per inosservanza delle relative disposizioni.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1401, Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)