Sez. U, Sentenza n. 3337 del 15/10/1975 (Rv. 377465 - 01)
TURISMO - AZIENDE E STAZIONI DI CURA E DI SOGGIORNO - NATURA - RAPPORTI DI LAVORO SUBORDINATO CON I LORO DIPENDENTI - NATURA - GIURISDIZIONE.*
TURISMO - AZIENDE E STAZIONI DI CURA E DI SOGGIORNO - NATURA - RAPPORTI DI LAVORO SUBORDINATO CON I LORO DIPENDENTI - NATURA - GIURISDIZIONE.*
Le aziende autonome di cura, soggiorno e turismo sono enti pubblici non economici, poiche e ad esse commesso il compito esclusivo di integrare localmente l'attivita dello stato e delle province nel settore del turismo, espressamente riconosciuto e tutelato in se come fine di pubblico interesse, e tale attivita rappresenta il loro scopo unico. E, quando esse non compiano eventuali operazioni economiche, non incidenti tuttavia sul carattere di enti pubblici non economici, con separata organizzazione imprenditoriale (nel qual caso i relativi rapporti di lavoro sono soggetti alla giurisdizione ordinaria), i rapporti di lavoro subordinato da esse costituiti hanno natura pubblicistica e sono soggetti alla giurisdizione amministrativa. (V 3818/74, mass n 372348; 2070/65).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2093, Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., DPR 27/08/1960 num. 1042, Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)