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Sez. L, Sentenza n. 4502 del 21/02/2008 (Rv. 601971 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - LIBERTÀ SINDACALE - SINDACATI DI COMODO | Lavoro - Lavoro subordinato - Contratto collettivo - Interpretazione - Letterale - Criterio principale - Ricorso ad altri criteri - Condizioni - Licenziamento - Clausole - Condanne con o senza sospensione condizionale - Rilevanza - Fattispecie relativa all'interpretazione dell'art. 28 CCNL 4 aprile 1995 per il personale del Casinò di Sanremo.
Stato
decisa il 2008-02-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/601971-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - LIBERTÀ SINDACALE - SINDACATI DI COMODO

In tema di interpretazione dei contratti collettivi, dovendosi innanzitutto fare riferimento al significato letterale delle espressioni usate e non potendosi, allorquando esso risulti univoco, ammettere il ricorso ad ulteriori criteri interpretativi, laddove vi sia una clausola che preveda il licenziamento in tutti i casi di improseguibilità del rapporto ed un'altra che preveda il licenziamento in tutti i casi di condanna per reato a pena detentiva senza la concessione del beneficio della sospensione condizionale, dette clausole, per il loro carattere complementare, si interpretano nel senso che è sempre possibile per il datore recedere dal rapporto anche in caso di reati di minore gravità, purché discrezionalmente ritenuti tali da impedire la prosecuzione del rapporto di lavoro. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, proprio in riferimento al significato letterale delle parole, aveva ritenuto che l'art. 28 del CCNL 4 aprile 1995 per il personale del Casinò di Sanremo - nel prevedere il licenziamento nell'ipotesi di condanna del dipendente, con sentenza passata in giudicato, per un reato non colposo a pena detentiva non condizionalmente sospesa - non intendeva limitare l'esercizio del potere datoriale di risoluzione, ma soltanto escludere nell'ipotesi considerata ogni possibile valutazione discrezionale o di opportunità, salva restando la possibilità di recesso per tutti i comportamenti del dipendente - sia all'interno che all'esterno del rapporto di lavoro - discrezionalmente ritenuti tali da impedire la prosecuzione anche temporanea del rapporto stesso, quale la condanna di un croupier per furto aggravato con riconoscimento delle attenuanti generiche in regime di equivalenza e concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1363, Cod. Civ. art. 2119

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)