Sez. L, Sentenza n. 2722 del 09/03/2000 (Rv. 534720 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Letterale - Criterio principale - Ricorso ad altri criteri - Condizioni - Fattispecie relativa all'interpretazione dell'art. 28 CCNL 4 aprile 1995 per il personale del Casinò di Sanremo.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE
Nell'interpretazione dei contratti collettivi si deve fare innanzitutto riferimento al significato letterale delle espressioni usate e quando esso risulti univoco non è consentito il ricorso ad ulteriori criteri interpretativi i quali esplicano soltanto una funzione sussidiaria e complementare nel caso in cui una clausola si presti a diverse e contrastanti interpretazioni. (In base al suddetto principio la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, proprio in riferimento al significato letterale delle parole, aveva ritenuto che l'art. 28 del CCNL 4 aprile 1995 per il personale del Casinò di Sanremo - nel prevedere il licenziamento nell'ipotesi di condanna del dipendente, con sentenza passata in giudicato, per un reato non colposo a pena detentiva non condizionalmente sospesa - non intendeva limitare l'esercizio del potere datoriale di risoluzione, ma soltanto escludere nell'ipotesi considerata ogni possibile valutazione discrezionale o di opportunità, salva restando la possibilità di recesso per tutti i comportamenti del dipendente - sia all'interno che all'esterno del rapporto di lavoro - discrezionalmente ritenuti tali da impedire la prosecuzione anche temporanea del rapporto stesso, quale, nel caso di specie, il provvedimento di arresto in flagranza di un croupier per spaccio e messa in circolazione di monete false confermato dall'autorità giudiziaria nonché dall'esito sfavorevole della perquisizione domiciliare).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1363, Cod. Civ. art. 2119
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)