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Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 12893 del 23/05/2017 (Rv. 644279 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Liquidazione delle spese di attuazione dell'ordinanza di reintegra nel possesso - Ricorso ex artt. 611 e 614 c.p.c. al giudice dell'esecuzione anziché al giudice che ha emesso il provvedimento possessorio, ex art. 669-duodecies c.p.c. - Regolamento di competenza - Inammissibilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2017-05-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/644279-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE

È inammissibile il regolamento di competenza con il quale si impugni, per violazione dell’art. 669-duodecies c.p.c., il decreto di liquidazione delle spese sostenute ai fini dell’attuazione del provvedimento di reintegrazione nel possesso, perché emesso dal giudice dell’esecuzione e non dal giudice, del medesimo tribunale, che ha pronunciato il provvedimento cautelare, in quanto, una tale censura, prospetta soltanto un problema di distribuzione degli affari all'interno del medesimo ufficio giudiziario e non un problema di competenza.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 611, Cod. Proc. Civ. art. 614, Cod. Proc. Civ. art. 669 duodecies CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)