Sez. 3, Ordinanza n. 443 del 12/01/2005 (Rv. 579557 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Ordinanza di accoglimento di domanda cautelare - Attuazione - Ricorso ex art. 612 cod. proc. civ. al giudice dell'esecuzione anzichè ai sensi dell'art. 669 duodecies cod. proc. civ. - Fissazione delle modalità di esecuzione da parte del giudice dell'esecuzione - Relativa ordinanza - Regolamento di competenza - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE
È inammissibile il regolamento di competenza con il quale si impugni l'ordinanza con cui il giudice dell'esecuzione del Tribunale, adito ai sensi dell'art. 612 cod. proc. civ., abbia fissato le modalità di esecuzione di un provvedimento cautelare, sostenendosi che il relativo provvedimento avrebbe dovuto essere emesso dallo stesso Tribunale ai sensi dell'art. 669 duodecies cod. proc. civ., atteso che la censura prospetta soltanto un problema di distribuzione degli affari all'interno del medesimo ufficio giudiziario e non un problema di competenza.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 612 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 669 duodecies CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)