Sez. 2, Sentenza n. 3175 del 26/10/1974 (Rv. 371670 - 01)
COSA GIUDICATA CIVILE - EFFETTI DEL GIUDICATO (PRECLUSIONI) - EFFETTI SOSTANZIALI - EFFETTI PROCESSUALI.*
COSA GIUDICATA CIVILE - EFFETTI DEL GIUDICATO (PRECLUSIONI) - EFFETTI SOSTANZIALI - EFFETTI PROCESSUALI.*
La cosa giudicata produce due effetti, uno sostanziale e l'altro processuale; sul piano sostanziale il giudicato determina la certezza del rapporto giuridico dedotto in causa (statuizione di accertamento), individua l'obbligazione di comportamento da tenere nei confronti del soggetto attivo del rapporto con il corrispondente comando diretto alla esecuzione della prestazione dovuta nella prospettiva dell'actio iudicati (statuizione di condanna), ovvero riguarda una necessaria modificazione della situazione giuridica esistente inter partes (statuizione costitutiva); sul piano processuale il giudicato produce il particolare effetto dell'immutabilita del provvedimento giurisdizionale mediante la preclusione di riesame e pronuncia sul medesimo oggetto.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)