Sez. 2, Sentenza n. 834 del 05/02/1980 (Rv. 404273 - 01)
COSA GIUDICATA CIVILE - EFFETTI DEL GIUDICATO (PRECLUSIONI) - PRINCIPIO DEL NE BIS IN IDEM - AMBITO DI APPLICAZIONE - VIZI DI NULLITA RELATIVA O ASSOLUTA DEGLI ATTI PROCESSUALI - INCLUSIONE - LIMITI - FATTISPECIE.*
COSA GIUDICATA CIVILE - EFFETTI DEL GIUDICATO (PRECLUSIONI) - PRINCIPIO DEL NE BIS IN IDEM - AMBITO DI APPLICAZIONE - VIZI DI NULLITA RELATIVA O ASSOLUTA DEGLI ATTI PROCESSUALI - INCLUSIONE - LIMITI - FATTISPECIE.*
Il principio del ne bis in idem, il quale risponde all'esigenza della concentrazione e dell'unita processuale, vieta di proporre in autonomo giudizio questioni e domande concernenti accadimenti verificatisi in altro giudizio. Cio vale, in particolare, per i vizi di nullita, relativa o assoluta, degli Atti processuali, i quali si convertono in motivi d'impugnazione, salvo il caso, del tutto eccezionale, in cui detti vizi, determinando l'inesistenza o la nullita assoluta degli Atti del processo, travalichino i confini della cosa giudicata formale, con conseguente possibilita di essere fatti valere, come actiones o exceptiones nullitatis, in diverso giudizio. (nella specie, e stato, in particolare, escluso che potessero essere fatte valere in diverso ed autonomo processo le questioni, relative ad un giudizio di divisione, concernenti la nullita di un'ordinanza, perche sottoscritta soltanto dal Presidente pur avendo essa contenuto decisorio, e il difetto d'integrita del contraddittorio). (V 3175/74, mass n 371670; (V 1474/67, mass n 328158).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 158, Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)