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Sez. 2, Sentenza n. 3873 del 18/11/1975 (Rv. 378123 - 01)

COSA GIUDICATA CIVILE - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICATO - GIUDICATO ESTERNO - INTERPRETAZIONE DEI LIMITI OGGETTIVI E SOGGETTIVI - APPREZZAMENTO DI FATTO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI - CORRETTA APPLICAZIONE DELLA NORMA - ELEMENTO CONCORRENTE ALLA FORMAZIONE DEL GIUDICATO E CONDIZIONE DELLA SUA EFFICACIA - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1975-11-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/378123-01

COSA GIUDICATA CIVILE - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICATO - GIUDICATO ESTERNO - INTERPRETAZIONE DEI LIMITI OGGETTIVI E SOGGETTIVI - APPREZZAMENTO DI FATTO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI - CORRETTA APPLICAZIONE DELLA NORMA - ELEMENTO CONCORRENTE ALLA FORMAZIONE DEL GIUDICATO E CONDIZIONE DELLA SUA EFFICACIA - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE.*

L'interpretazione dei limiti oggettivi e soggettivi, e degli effetti concreti della cosa giudicata (esterna) costituisce apprezzamento di fatto, istituzionalmente demandato al giudice del merito e non suscettibile di Sindacato da parte del giudice di legittimita se fondato su motivazione logicamente adeguata e giuridicamente corretta. La corretta applicazione della norma corrispondente alla fattispecie decisa non e elemento concorrente alla formazione della cosa giudicata e condizione della sua efficacia. (V 3175/74, mass n 371670; 1419/66, mass n 322816; (V 1631/65, mass n 313120).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)