Sez. 3, Sentenza n. 604 del 05/03/1973 (Rv. 362694 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA DOMANDA E NUOVE PROVE - MUTATIO LIBELLI - NOZIONE - PRECISAZIONE DEL NOMEN IURIS E MUTAMENTO DELLA CAUSA PETENDI - AMMISSIBILITA - LIMITI - AZIONE DI RILASCIO DI IMMOBILE - INDICAZIONE DI UNA DATA PER IL RILASCIO DIVERSA DA QUELLA CONTENUTA IN CITAZIONE - AMMISSIBILITA.*
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA DOMANDA E NUOVE PROVE - MUTATIO LIBELLI - NOZIONE - PRECISAZIONE DEL NOMEN IURIS E MUTAMENTO DELLA CAUSA PETENDI - AMMISSIBILITA - LIMITI - AZIONE DI RILASCIO DI IMMOBILE - INDICAZIONE DI UNA DATA PER IL RILASCIO DIVERSA DA QUELLA CONTENUTA IN CITAZIONE - AMMISSIBILITA.*
Si ha mutatio libelli, non consentita dall'articolo 184 cod proc civ quando la parte faccia valere nel corso del giudizio una nuova pretesa diversa da quella originaria sia nel petitum sia nella causa petendi. E consentito, invece, alle parti, ai sensi degli articoli 183 e 184 cod proc civ, precisare e chiarire il nomen juris dell'Azione, modificare le domande e le eccezioni e variare la causa petendi, sempreche cio non si risolva in una radicale trasformazione della originaria pretesa. Non costituisce mutamento del petitum, e tanto meno domanda nuova, la indicazione per il rilascio dell'immobile, di una data diversa, piu vicina o piu lontana, da quella che l'attore abbia prefisso a tal fine con l'atto di citazione. (Conf 3471/69, mass n 343593).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 189, Cod. Civ. art. 184 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)