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Sez. 1, Sentenza n. 15550 del 05/02/2020 Cc. (dep. 20/05/2020) Rv. 279055 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Istanza di misure alternative - Dichiarazione di inammissibilità per illegittimità della sospensione dell'ordine di esecuzione - Illegittimità - Ragioni - Fattispecie relativa alla sospensione dell'ordine di esecuzione disposta una seconda volta a seguito della sentenza della Corte cost. n. 41 del 2018.
Stato
decisa il 2020-02-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/279055-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

È illegittima l'ordinanza del tribunale di sorveglianza di inammissibilità dell'istanza di concessione di una misura alternativa per la ritenuta illegittimità della sospensione dell'ordine di esecuzione della pena emesso dal pubblico ministero, atteso che le condizioni per una simile pronunzia nell'ambito del procedimento di sorveglianza sono solo quelle previste dall'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., richiamato dall'art. 678 cod. proc. pen. (Fattispecie in cui una prima domanda di affidamento in prova ex art. 94 del d.P.R. n. 309 del 1990, a fronte di un ordine di esecuzione e contestuale sospensione emesso dal pubblico ministero per una pena residua di tre anni e sei mesi, era stata dichiarata inammissibile dal tribunale di sorveglianza perché eccedente il limite di legge, laddove anche una seconda domanda relativa ad altre misure alternative - preceduta da una nuova sospensione dell'ordine di esecuzione disposta a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 41 del 2018, era stata dichiarata inammissibile per la ritenuta illegittimità della seconda sospensione, non condivisa dalla Corte, in quanto disposta in violazione dell'art. 656, comma 7, cod. proc. pen.).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 656 CORTE COST. PENDENTE, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 ter CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 678 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)