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Sez. 1, Sentenza n. 5540 del 13/04/2001 (Rv. 545920 - 01)

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - CON INGIUNZIONE FISCALE (TRIBUTI INDIRETTI ED ENTRATE PATRIMONIALI) | Riscossione delle entrate patrimoniali degli enti locali - Utilizzazione alternativa del procedimento di formazione del ruolo o del procedimento monitorio o cognitivo ordinario - Ammissibilità - Fattispecie relativa a riscossione delle spese per l'esecuzione d'ufficio dei provvedimenti contingibili ed urgenti adottati dal sindaco per la sicurezza pubblica.
Stato
decisa il 2001-04-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/545920-01

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - CON INGIUNZIONE FISCALE (TRIBUTI INDIRETTI ED ENTRATE PATRIMONIALI)

Per la riscossione delle entrate patrimoniali di spettanza degli enti locali (nella specie, relative al recupero delle spese per l'esecuzione d'ufficio dei provvedimenti contingibili ed urgenti di sicurezza pubblica adottati dal sindaco) è alternativamente possibile far ricorso sia alla speciale procedura prevista per la riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e degli altri enti pubblici (artt. 67 e 69 del d.P.R. n. 43 del 1988), sia al procedimento monitorio ordinario o al procedimento di cognizione ex art. 163 e segg. cod. proc. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 633 CORTE COST., DPR 28/01/1988 num. 43 art. 67 CORTE COST., DPR 28/01/1988 num. 43 art. 69 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)