Sez. 3, Sentenza n. 12231 del 25/05/2007 (Rv. 598107 - 01)
COMUNE - ORGANI - SINDACO - PROVVEDIMENTI - CONTINGIBILI E URGENTI | Fondamento - Obblighi del privato - Procedura di esecuzione in danno - Rimborso delle spese - Diritto dell'amministrazione - Prescrizione decennale - Fattispecie.
COMUNE - ORGANI - SINDACO - PROVVEDIMENTI - CONTINGIBILI E URGENTI
In tema di provvedimenti contingibili e urgenti, le obbligazioni del destinatario del provvedimento a seguito di ordine dell'amministrazione trovano fondamento nell'esplicazione del potere della P.A. di incidere sulla sfera pubblica del privato, potere che comprende la possibilità, in caso di inadempimento, di procedere all'esecuzione diretta della prestazione di facere fungibile mediante la procedura di esecuzione in danno, affidando il relativo incarico a soggetto ad essa estraneo; in tal caso sorge a carico del privato, prescindendo da eventuali e concorrenti illeciti di natura amministrativa o penale che sanzionano il suo inadempimento all'ordine dell'autorità, l'obbligazione di rimborsare all'amministrazione le spese da essa sostenute, in forza della fattispecie complessa costituita dalla esecutività del provvedimento, dall'inerzia dell'obbligato e dall'avvenuto esercizio del potere sostitutivo. Ne consegue che il diritto dell'amministrazione al rimborso della spesa che ha ad oggetto una prestazione di natura patrimoniale, essendo regolato dalle comuni norme sui diritti di credito, è soggetto, in mancanza di disposizioni specifiche, alla prescrizione ordinaria decennale, decorrente dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, che coincide con quello dell'avvenuta esecuzione in danno del privato. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva respinto l'opposizione del proprietario di un immobile all'ingiunzione, richiesta nove anni dopo l'ordinanza comunale, relativa al rimborso delle spese per l'esecuzione d'ufficio di opere urgenti a tutela della pubblica e privata incolumità).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST., Regio Decr. 04/02/1915 num. 148 art. 153, Cod. Pen. art. 677 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)