Sez. 1, Sentenza n. 15499 del 07/12/2001 (Rv. 550951 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - PASSIVA | Riscossione delle entrate patrimoniali degli enti locali - Utilizzazione del procedimento di formazione del ruolo - Opposizione avverso la cartella esattoriale - Legittimazione passiva - Accertamento - Applicabilità della disposizione generale contenuta nell'art. 100 cod. proc. civ. - Disciplina dell'art. 40 del d.P.R. n. 43/88 - Operati vita - Esclusione - Fattispecie relativa a riscossione di canone di acqua potabile - Contestazione sull'esistenza del credito - Legittimazione passiva del Comune.
PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - PASSIVA
Nel caso in cui il concessionario provveda alla riscossione di un'entrata patrimoniale di un ente locale ai sensi del combinato disposto degli art. 67 e 69 del d.P.R. n. 43/1988, che estende la riscossione a mezzo la formazione del ruolo, anche alle entrate patrimoniali ed assimilate degli enti locali, la legittimazione passiva, nel giudizio di opposizione avverso la cartella esattoriale emessa dal concessionario, va accertata a mente della disposizione generale contenuta nell'art. 100 cod. proc. civ. e non ai sensi dell'art. 40 del d.P.R. citato, che prevede la chiamata in causa, da parte del Concessionario, dell'ente interessato, nelle liti che non concernono esclusivamente la regolarità e la validità degli atti esecutivi. Ed, infatti, tale norma si applica solo in materia di tributi e non può ritenersi estesa al regime delle entrate patrimoniali stante il suo mancato richiamo nell'art. 69 comma secondo stesso d.P.R. (Nella specie, la corte, in applicazione di tale principio, ha affermato la legittimazione passiva del Comune in un giudizio avente ad oggetto la domanda di accertamento dell'estinzione per intervenuta prescrizione del credito relativo al canone dell'acqua potabile, riscosso a mezzo ruolo dalla società concessionaria della riscossione tributi).
Riferimenti normativi: DPR 28/01/1988 num. 43 art. 40, DPR 28/01/1988 num. 43 art. 67 CORTE COST., DPR 28/01/1988 num. 43 art. 69 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)