diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 854 del 17/01/2008 (Rv. 601314 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE | Socio amministratore di s.r.l. e socio lavoratore - Coesistenza delle attività - Unicità della posizione assicurativa - Necessità - Fondamento - Conseguenze.
Stato
decisa il 2008-01-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/601314-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE

Al fine di evitare la duplicazione di rapporti assicurativi e di risolvere la pluralità di attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria, l'art. 29 della legge 160 del 1975, come sostituito dall'art. 1 comma 203 della legge 662 del 1996, prevede un unico rapporto assicurativo con riferimento alla attività alla quale il soggetto dedica personalmente la sua opera professionale in misura prevalente. Ne consegue che colui che nell'ambito di una società a responsabilità limitata svolga attività di socio amministratore e di socio lavoratore ha l'obbligo di chiedere l'iscrizione nella gestione competente in relazione all'attività svolta con carattere di abitualità e prevalenza, fermo restando l'onere dell'Inps di decidere sull'iscrizione all'assicurazione corrispondente all'attività prevalente, essendo incompatibile la coesistenza delle due corrispondenti iscrizioni per uno stesso soggetto.

Riferimenti normativi: Legge 22/07/1966 num. 613 CORTE COST., Legge 03/06/1975 num. 160 art. 29, Legge 08/08/1995 num. 335 art. 2 com. 26 CORTE COST., Legge 23/12/1996 num. 662 art. 1 com. 203 CORTE COST., Legge 23/12/1996 num. 662 art. 1 com. 208 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)