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Sez. L, Sentenza n. 4163 del 24/02/2006 (Rv. 587929 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - ASSICURAZIONE - IN GENERE | Pensioni di vecchiaia e di anzianità in favore dei lavoratori dello spettacolo - Criteri di calcolo dettati dal d.lgs. n. 182 del 1997 - Applicabilità retroattiva - Esclusione.
Stato
decisa il 2006-02-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/587929-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - ASSICURAZIONE - IN GENERE

Le disposizioni contenute nel d.lgs. 30 aprile 1997, n.182, in materia di regime pensionistico per i lavoratori dello spettacolo iscritti all'ENPALS, ed in particolare le norme introduttive del nuovo e meno favorevole criterio di calcolo delle relative pensioni, contenute nell'art. 3, terzo comma, del medesimo decreto, non hanno efficacia retroattiva e quindi non operano per le pensioni liquidate con decorrenza anteriore all'entrata in vigore di esso, dovendo farsi riferimento a questo scopo non già all'epoca del provvedimento, amministrativo o giudiziario, che riconosce il diritto alle prestazioni previdenziali, ma alla data in cui sorge il diritto alle prestazioni stesse.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/04/1997 num. 182 CORTE COST., Legge 08/08/1995 num. 335 art. 2 CORTE COST., Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 11

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)