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Sez. L, Sentenza n. 7304 del 16/04/2004 (Rv. 572134 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITÀ - IN GENERE | Domanda di pensione in corso alla data di entrata in vigore della legge n. 222 del 1984 - Applicabilità della nuova normativa o di quella previgente - Criteri - Fattispecie.
Stato
decisa il 2004-04-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/572134-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITÀ - IN GENERE

La questione dell'applicabilità, rispetto alle domande di pensione in corso alla data (1 luglio 1984) di entrata in vigore della legge 12 giugno 1984 n. 222 (revisione della disciplina della invalidità pensionabile), di tale nuova normativa o della normativa previgente deve essere risolta, ai sensi dell'art.12 della citata legge, a norma del quale la disciplina si applica alle prestazioni liquidate con decorrenza successiva alla sua entrata in vigore, intendendosi con tale espressione legislativa le decorrenze dei riconoscimenti delle prestazioni, e ai sensi dell'art.10, primo comma delle disposizioni sulla legge in generale e preliminari al codice civile e dell'art. 73, terzo comma, della Costituzione, che stabiliscono che le leggi, se non dispongono diversamente, entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della loro pubblicazione. Non essendo stata prevista dalla legge n.222 alcuna data di entrata in vigore, la più sfavorevole disciplina di cui alla citata legge n.222 è entrata in vigore il giorno seguente al quindicesimo della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ossia in data 1 luglio 1984, costituente il sedicesimo giorno con decorrenza dal 16 giugno 1984, data di avvenuta pubblicazione (Nella specie la S.C. la confermato la decisione di merito che aveva attribuito l'assegno ordinario di invalidità e non già la pensione di invalidità di cui alla previgente disciplina, trattandosi di beneficio previdenziale riconosciuto con decorrenza dalla presentazione della domanda amministrativa effettuata in data 30 giugno 1984).

Riferimenti normativi: Legge 22/06/1984 num. 222 CORTE COST., Costituzione art. 73 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)