Sez. L, Sentenza n. 24200 del 30/12/2004 (Rv. 578623 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITÀ - IN GENERE | Domande di pensione in corso alla data di entrata in vigore della legge n. 222 del 1984 - Applicabilità della nuova normativa o di quella previgente - Criteri - Data di decorrenza delle prestazione e quindi di verificazione dell'evento protetto - Rilevanza.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITÀ - IN GENERE
In tema di prestazioni previdenziali ed ai fini della applicabilità -rispetto alle domande di pensione in corso alla data (1 luglio 1984) di entrata in vigore della legge 12 giugno 1984, n. 222 (revisione della disciplina della invalidità pensionabile) - della nuova o della vecchia normativa, l'art. 12 della legge n. 222 del 1984 dispone che "le norme contenute nella presente legge hanno effetto sulle prestazioni liquidate con decorrenza successiva all'entrata in vigore della presente legge". Ne consegue che occorre far riferimento, non già all'epoca del provvedimento, amministrativo o giudiziario, che riconosce il diritto alle prestazioni previdenziali, ma alla data di decorrenza delle prestazioni stesse, tenendo presente la data (posteriore o anteriore al 1 luglio 1984, cioè la data di entrata in vigore della legge n. 222/1984) di verificazione dell'evento biologico protetto, cui la legge ricollega il sorgere del diritto alle prestazioni assicurative.
Riferimenti normativi: Legge 12/06/1984 num. 222 art. 12 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)