Sez. 2, Sentenza n. 6105 del 15/11/1982 (Rv. 423804 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - SPETTANZA - ECCEZIONI - TERRENI DESTINATI AD UTILIZZAZIONE EDILIZIA - ZONA INGLOBATA NELLA PERIMETRAZIONE URBANA COME ZONA DI RISERVA PER FUTURE DESTINAZIONI URBANISTICHE - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - SPETTANZA - ECCEZIONI - TERRENI DESTINATI AD UTILIZZAZIONE EDILIZIA - ZONA INGLOBATA NELLA PERIMETRAZIONE URBANA COME ZONA DI RISERVA PER FUTURE DESTINAZIONI URBANISTICHE - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
Ai fini dell'esclusione dei diritti di prelazione e di riscatto, ai sensi dell'art. 8 della legge 26 maggio 1965 n. 590, la distinzione del territorio comunale in agro propriamente detto (che secondo le leggi vigenti è edificabile soltanto in ragione di cubatura 0, 03 metri cubi per metro quadrato e limitatamente alle esigenze della agricoltura, salve le Disposizioni speciali in materia di agriturismo e impianti sportivi, nonché le modificazioni che possono derivare da particolari tipi di progettazione di interesse pubblico) e zona inglobata nella perimetrazione urbana come zona di riserva per future destinazioni urbanistiche, si coglie attraverso le singole Disposizioni, in materia di edificabilità, degli strumenti urbanistici, nel senso che, una volta assegnata a questa zona una edificabilità maggiore di quella normale sopra riferita e non vincolata alle sole esigenze dell'agricoltura, si è per ciò spesso in presenza di una zona edificabile di espansione urbana, necessariamente sottratta, come tale, al retratto in favore dei coltivatori diretti.*
Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)